Dal 1° luglio obbligo di fattura elettronica per Forfettari, con esclusione delle Partite IVA con ricavi/compensi fino a 25mila euro: decreto PNRR2 in GU.
Dal 1° luglio 2022 è confermato per i Forfettari l’obbligo di fatturazione elettronica, esteso dunque alle Partite IVA in regime forfettario con la sola esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro. Il decreto legge 36/2022, attuativo della misura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022.
Per chi scatta la fattura elettronica dal 1° luglio 2022
Dal 1° luglio 2022 non è più previsto l’esonero dalla fattura elettronica per:
- contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014),
soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.
Fase transitoria per le sanzioni
In prima battuta, l’estensione obbligatoria coinvolgerà i soggetti con ricavi/compensi superiori, nel 2021, a 25.000 euro. Dal 2023 chi li supererà nel 2022, dal 2024 tutti i soggetti.
Per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, le nuove Partite IVA chiamate ad emettere fattura elettronica avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): si potrà caricare sullo SdI la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per questo periodo cuscinetto, dunque, non scatterà la sanzione amministrativa contro la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile. In questi casi, la multa è:
- di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro,
di importo tra 250 e 2mila euro se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).
Ulteriore eccezione è prevista per i titolari di partita iva che svolgono prestazioni sanitarie, i quali possono optare per l’adozione della fattura elettronica.