Il Ministero dello Sviluppo Economico – sez “transizione 4.0” riepiloga quelle che sono le agevolazioni che entrano a far parte del bonus 4.0:
- Credito d’imposta in beni strumentali
- Credito d’imposta R&S&l;
- Credito d’imposta Formazione 4.0
NEWS LEGGE DI BILANCIO 2021
- La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati fino al 31/12/2025 (oppure fino al 30/06/2026, purché venga pagato almeno il 20% di acconto sul costo dell’investimento entro il 31/12/2025)
- ha ridotto le percentuali di credito d’imposta:
- 20% per investimenti fino a 2.500.000
- 10% per investimenti fino che superano i 2.500.000 e fino ai 10.000.000
- 5% per investimenti eccedenti i 10.000.000
- Restano invariati i requisiti soggettivi ed oggettivi della misura
- La legge non ha prorogato, invece, il contributo per beni ordinari
COSA E’ INCLUSO
Art. 1, comma 1051, L. 178/2020, spetta a tutte le imprese che effettuano investimenti in:
- beni strumentali nuovi MATERIALI – individuati nell’allegato A della L. 232/2016 –a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022 (oppure fino al 30/06/2023, purché l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento in acconto di almeno il 20% del costo dell’investimento)
- beni strumentali nuovi materiali ed immateriali ORDINARI (cioè quei beni nuovi, strumentali all’attività dell’impresa, non aventi le caratteristiche previste dal paradigma 4.0) – entro e non oltre il 31/12/2022 (ovvero fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari al 20% del costo di acquisizione)
PERCENTUALE CREDITO ED UTILIZZO DEL CREDITO
- 40% per investimenti fino a 2.500.000 €
- 30% per investimenti fino che superano i 2.500.000 € e fino ai 10.000.000 €
- 10% per investimenti eccedenti i 10.000.000 €
- 6% per investimenti in beni “ordinari” fino a 2.000.000 €
(percentuali valide anche per i beni acquistati tramite contratti di locazione finanziaria)
Il credito può essere portato in compensazione a partire dall’anno di avvenuta interconnessione in 3 quote annuali di pari importo
BENI ESCLUSI
Sono esclusi:
- Veicoli e altri mezzi di trasposto, sia strumentali che non;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%
CONTROLLI
Chi usufruisce del credito d’imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. Le fatture e gli altri documenti devono contenere espresso riferimento alle norme agevolative, facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura specifica. Qualora non sia stato effettuato, è possibile procedere anche in un momento successivo.
Inoltre, per i beni di costo unitario:
- Superiore ai 300k, è necessaria una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato
- Inferiore ai 300k, è sufficiente una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’aziende acquirente
dalla quale risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi degli allegati A e B e che sono interconnessi al sistema aziendale.