Studio crisci Gandolfo

L’ESTEROMETRO DALL’1.7.2022 E IL NUOVO ADEMPIMENTO

I soggetti passivi tenuti all’emissione della fattura elettronica hanno l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. ESTEROMETRO con scadenza trimestrale)

Con la nuova Legge Finanziaria 2021, è stato stabilito che a far data dal 01.01.2022, poi differito al 01.07.2022, dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica, quindi con l’emissione di un’autofattura elettronica

 SOGGETTI OBBLIGATI

A decorrere dall’1.7.2022, l’obbligo è previsto per:

  • I titolari di P.iva già obbligati all’emissione della fattura elettronica

ed inoltre:

  • ai contribuenti minimi / forfetari;
  • alle società / associazioni / enti che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

che nell’anno 2021 hanno avuto ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

OPERAZIONI ESCLUSE

Come espressamente disposto dal citato comma 3-bis, l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni:

  • per le quali è stata emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
  • per le quali è stata emessa / ricevuta fattura elettronica;
  • di acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (iva estera comrpesa), per singola operazione. Tali operazioni generalmente sono rappresentate da rifornimenti di carburante / spese di ristorante / albergo effettuate all’estero.

COME EMETTERE L’AUTOFATTURA ELETTRONICA

Per l’emissione della fattura elettronica, il soggetto dovrà tener conto delle ordinarie regole previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757

Dovrà utilizzare il suo attuale o acquistare dotarsi un applicativo che permetta di predisporre e generare la fattura in formato XML e successivamente trasmetterla al Sistema di Interscambio (SDI), indicando la tipologia di regime fiscale del soggetto emittente.

Di seguito si ricordano le regole di base per l’emissione di un fattura elettronica

Numerazione della fattura

Il passaggio al formato elettronico non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né, l’obbligo di tenuta di registri sezionali (FAQ Agenzia delle Entrate n. 33/2018), di coseguenza la numerazione delle fatture elettroniche e cartacee può proseguire progressivamente. Così, ad esempio, alle fatture numero 1, 2, 3, 4 – emesse in formato analogico – possono succedere le numero 5, 6, 7, ecc. emesse in formato elettronico, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.

in alternativa, è possibile effettuare una numerazione separata. AD esempio, fattura analogia n. 1 – fattura eletrtonica n. 1/E

Tipo di documento

I tipi di documenti sono quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate:

TD01 Fattura

TD04 nota di credito

TD05 nota di debito

TD06 Parcella

TD24 Fattura differita ai sensi dell’art. 21 comma 4 lettera a).

Natura dell’operazione

In sede di emissione dovrà essere inserito il codice relativo al tipo di operazione:

N2.2 (operazioni «non soggette – altri casi») per le operazioni interne al territorio nazionale;

N2.1 (operazioni «non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72») per le operazioni «estere» (territorialmente non rilevanti in Italia). Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 7-ter si ritiene che il documento debba riportare la dicitura “inversione contabile”. E operazioni rese nei confronti di “privati” sono invece assimilate ad operazioni “interne” senza rivalsa dell’imposta e con utilizzo del codice natura N2.2.

N3.1 Nel caso di cessioni all’esportazione per le quali si applica il regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lettera a) e b) DPR 633/1972

Vi ricordiamo che per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia andrà valorizzato il codice destinatario XXXXXXX.

Imposta di bollo

La fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro con spunta “SI” del campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.

Il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale. Il versamento dell’imposta di bollo delle fatture emesse dal 1° luglio 2022, per le operazioni del 3° trimestre 2022, dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2022.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I soggetti obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro conservazione elettronica, secondo quanto disposto dall’articolo 39 del Dpr 633/1972. Per il processo di conservazione elettronica essi potranno utilizzare, previa adesione, anche il servizio di conservazione reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.