Studio crisci Gandolfo

L’esclusione dall’IRAP per le PERSONE FISICHE

L’art. 1, comma 8, Legge di Bilancio 2022, apporta alcune modifiche alla soggettività passiva IRAP, prevedendo l’esclusione dal pagamento dell’imposta per le imprese individuali e i professionisti individuali.

In particolare, la Legge di Bilancio 2022 prevede che, a decorrere dal 2022 (periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022), l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni

Per quanto concerne i produttori agricoli titolari di reddito agrario, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32, TUIR, non sono soggetti ad IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Restano, invece, soggetti all’imposta coloro che svolgono particolari attività o che eccedono i limiti dell’art. 32, TUIR; i soggetti che esercitano attività agricole che superano i limiti fissati dalla norma sono, infatti, assoggettabili ad IRAP.

In particolare, si tratta di soggetti che svolgono:

  • attività di allevamento di animali e/o produzione di vegetali eccedenti i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), TUIR;
  • altre attività connesse all’esercizio di attività agricole, ovvero attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’art. 2135, comma 3, C.c.;  attività di manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’apposito decreto ministeriale;
  • attività di agriturismo;
  • attività di produzione/cessione di energia oltre i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, come modificato dalla Legge n. 208/2015.

Per quanto riguarda l’attività esercitata dagli studi associati, la Legge di Bilancio 2022 non apporta variazioni alla disciplina di tali organizzazioni; le associazioni professionali/studi associati, così come tutti gli organismi societari (dalla società semplice alla SPA), rimangono soggetti ad IRAP.

Ne consegue che per il periodo d’imposta:

  • 2021, sarà determinato l’importo del saldo a debito con il conseguente obbligo di versamento o del saldo a
    credito con possibilità di scegliere per il rimborso o per la compensazione nel Mod. F24;
  • 2022, non sarà dovuto l’acconto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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