Studio crisci Gandolfo

Prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale: NUOVI ADEMPIMENTI

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.). L’introduzione del nuovo adempimento è legata alla necessità di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).

Quali rapporti vanno comunicati

  • I rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021);
  • I rapporti, avviati prima e ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022);

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale,  eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come va effettuata la comunicazione

L’invio della comunicazione dovrà avvenire:

  • online dal sito servizi.lavoro.gov.it;
  • per posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l’apposito modello (UNI-intermittente);
  • via SMS oppure tramite App;
  • per fax in caso di problemi tecnici/informatici.

A tal fine il Ministero del Lavoro sta effettuando l’aggiornamento degli applicativi. Nelle more degli aggiornamenti ci troviamo in una fase transitoria nella quale  la comunicazione andrà effettuata con invio email all’specifico indirizzo di posta elettronica indicato per ciascun Ispettorato territoriale (o allegato), indicando:

  1. dati del committente e del prestatore;
  2. luogo della prestazione;
  3. descrizione dell’attività;
  4. data di inizio prestazione e fine della prestazione (se non si conclude, va inviata una nuova comunicazione)
  5. importo del compenso pattuito.

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

 

FAC SIMILE – COMUNICAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE