L’art. 1, comma 8, Legge di Bilancio 2022, apporta alcune modifiche alla soggettività passiva IRAP, prevedendo l’esclusione dal pagamento dell’imposta per le imprese individuali e i professionisti individuali.
In particolare, la Legge di Bilancio 2022 prevede che, a decorrere dal 2022 (periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022), l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti:
- attività commerciali;
- arti e professioni
Per quanto concerne i produttori agricoli titolari di reddito agrario, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32, TUIR, non sono soggetti ad IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Restano, invece, soggetti all’imposta coloro che svolgono particolari attività o che eccedono i limiti dell’art. 32, TUIR; i soggetti che esercitano attività agricole che superano i limiti fissati dalla norma sono, infatti, assoggettabili ad IRAP.
In particolare, si tratta di soggetti che svolgono:
- attività di allevamento di animali e/o produzione di vegetali eccedenti i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), TUIR;
- altre attività connesse all’esercizio di attività agricole, ovvero attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’art. 2135, comma 3, C.c.; attività di manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’apposito decreto ministeriale;
- attività di agriturismo;
- attività di produzione/cessione di energia oltre i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, come modificato dalla Legge n. 208/2015.
Per quanto riguarda l’attività esercitata dagli studi associati, la Legge di Bilancio 2022 non apporta variazioni alla disciplina di tali organizzazioni; le associazioni professionali/studi associati, così come tutti gli organismi societari (dalla società semplice alla SPA), rimangono soggetti ad IRAP.
Ne consegue che per il periodo d’imposta:
- 2021, sarà determinato l’importo del saldo a debito con il conseguente obbligo di versamento o del saldo a
credito con possibilità di scegliere per il rimborso o per la compensazione nel Mod. F24; - 2022, non sarà dovuto l’acconto.
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