Studio crisci Gandolfo

BANDO INVITALIA – IMPRESA SICURA

È stato pubblicato il Bando, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, che definisce, i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale – di seguito DPI.

Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso solo le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso di cui al punto 9.1, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
  2. hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  3. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Non sono, invece ammissibili:

  • Le imposte connesse all’acquisto, ad es. IVA
  • Le sole fatture in acconto sulla fornitura

Importante! Per poter accedere al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:

  1. essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
  2. far riferimento a fatture già pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
  3. essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
  4. non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

RIMBORSO CONCEDIBILE

Il rimborso è concesso per un importo pari al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa a cui è destinato l’utilizzo dei DPI e comunque non superiore ad € 150.000,00

CONTROLLI

L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso. Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.

Ai fini delle verifiche sulle domande, l’Agenzia può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal presente Bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.