Studio crisci Gandolfo

Contributo a fondo perduto – DL RILANCIO

Il D.l. Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto in favore di imprenditori (anche piccoli) e di lavoratori autonomi, purché titolari di partita IVA.

A chi spetta

La condizione primaria di accesso ai fondi impone che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito una riduzione di due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.

Per fatturato e corrispettivi si intende l’ammontare complessivo delle operazioni attive quali cessioni di beni o prestazioni di servizi, registrate nell’anno tenuto conto delle variazioni in aumento e diminuzione.

Il contributo, spetta anche

  • ai contribuenti che non rispettino i suddettirequisiti purché siano soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • che abbiano registrato il proprio domicilio fiscale/sede operativa nei Comuni il cui stato di emergenza è stato dichiarato prima del 31 gennaio 2020 (cd. Zona rossa);
  • agli artigiani e commercianti iscritti nella gestione AGO dell’INPS che hanno percepito per i mesi di marzo e aprile il bonus dei 600 €;
  • ricorrendone le condizioni, anche alle società i cui soci hanno ottenuto il bonus dei 600

Il contributo in commento NON spetta

  • ai soggetti che alla data di richiesta del contributo hanno cessato l’attività;
  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020 (con eccezione degli eredi che proseguono l’attività del de cuius);
  • agli enti pubblici;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art.162-bis TUIR;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle casse di previdenza;
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

L’ammontare del contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile IMPOSTE SUI REDDITI o IRAP) è determinato, applicando una percentuale alla differenza di fatturato di cui si è fatta menzione, come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nell’anno 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 fino ad 1 milione di euro, nell’ anno 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad 1 milione di euro ma fino 5 milioni, nell’ anno 2019.

In ogni caso, l’ammontare di cui sopra è riconosciuto nella misura non inferiore ad € 1.000, per le persone fisiche, e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si specifica inoltre, che La domanda di contributo a fondo perduto sarà presentata telematicamente all’agenzia delle entrate, tramite il proprio cassetto fiscale o tramite intermediari abilitati, con istanza a far data dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020 e sarà direttamente accreditato sul conto corrente del beneficiario.

Infine, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato oltre alla sanzione nella misura minima del 100 per cento e massima del 200%